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10/03/2009
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Denunce annuali dell'acqua prelevata
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Entro il prossimo 31 marzo deve essere presentata alla Provincia, competente per territorio, l’annuale denuncia delle quantità d’acqua prelevate nel 2008 dai corpi idrici superficiali e sotterranei. Al di fuori dei casi di ‘Pozzo doméstico’, categorìa della quale abbiamo già detto (vedi in NEWS del 10/03/2008), chiunque usi dell’acqua, per qualunque scopo – ad esclusione di coloro che la ricevono da un pubblico acquedotto o da un gestore del servizio irriguo - è obbligato ad effettuare questa denuncia, entro il 31 marzo di ogni anno. E’ un òbbligo da prendere seriamente, poiché corredato di sanzione amministrativa, in caso di non ottemperanza, compresa tra 1.500,00 e 6.000,00 Euro! La serietà del precetto, però, sembra fermarsi qui! Il sòlito, lombardo cittadino ‘pensante’, alla domanda “Chi deve comminare (il tèrmine tecnico è ‘irrogare’) questa sanzione?”, si sentirà dare due risposte differenti … se non tre! 1) dalla Provincia: “Compete al Comune, ai sensi del comma 1 dell’art. 135 del decreto legislativo n. 152/2006!”; 2) dalla Regione Lombardìa: “Compete alla Provincia, ai sensi del comma 7. dell’art. 33 del Regolamento Regionale n. 2/2006; 3) dal Comune … è fàcile attendersi un pudìco: “Non lo so, provi a chiedere ….”; in quest’ultimo caso non ci sono numeri né leggi da citare (se non il ‘nostro’, immaginario ma tanto frequentemente applicabile ‘Articolo 0 della Costituzione’: “Chi può si arrangia, chi non può … s’arrangi.”!!! … che sembra, sempre più, il vero fondamento di questa Repubblica!). E’ possibile tutto ciò? Non solo è possibile, ma è anche vero! Nella Lombardìa ‘del Terzo Millennio’ avviene anche questo! Forse non è il caso, per molti motivi, di commentare con il sòlito “Governo ladro!” - anche perché di ‘governi’ in gioco, ormai, non ce n’è più soltanto uno – anche se la tentazione di tirar accidenti è forte! Pur limitandoci alla questione ‘Denuncia annuale delle acque prelevate’, quella che qui raccontiamo non è la sola ‘assurdità locale’, né potrebbe essere la più spiacevole, ma, per evitare la paranoia, tralasciamo l’argomento ‘Competenza della Provincia per territorio’, già affrontato in NEWS del 6 dicembre 2008 (il problema è sempre lo stesso!). Per chi avesse avuto l’energìa di leggerci sino a qui, vogliamo accennare ad un’altra (!) complicazione: la denuncia non deve soltanto essere comunicata alla Provincia, ma anche al “Gestore del Servizio Idrico” (comma 3 art. 165 d. l.vo 152/2006) che, in modo troppo sbrigativo, alcune Province traducono in “Comune”, pur sapendo che, quasi sempre, si tratta di un soggetto dal Comune in tutto differente. E’ quindi anche possibile che, presentandosi in Comune, ci si senta rispondere: “Mi spiace … deve rivolgersi a … “, ma - udìte udìte! - per quest’òbbligo non c’è sanzione! E’ forse un òbbligo meno serio? Delle denunce annuali, le Province assicurano di farne un uso virtuoso: calcolare il bilancio idrico e pianificare l’uso dell’acqua. Bene! Se così fosse, perché mai le Province, ricevute ed elaborate queste denunce, perché non provvedono a trasmetterne i dati ai ‘Gestori del Servizio Idrico’, così da far risparmiare al cittadino, sempre più ‘ambulante’, qualche chilometro, qualche parcheggio, qualche Euro, qualche frazione di prezioso tempo … ?
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